Oggetto del contratto
L'oggetto del contratto è uno dei requisiti essenziali del contratto (art. 1325 del codice civile). Cosa intende il codice civile per oggetto del contratto? Prestazione, contenuto ed oggetto del contratto sono sinonimi? L'art. 1346 del codice civile stabilisce i requisiti dell'oggetto del contratto:esso deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile. L'art. 1349 del codice civile disciplina da determinazione dell'oggetto ad opera del terzo:le parti, congiuntamente, possono deferire ad un arbitratore la determinazione della prestazione dedotta in contratto. L'art. 1341, comma 1 del codice civile afferma :"Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza". Un contratto bancario costituisce un tipico caso di contratto concluso tramite moduli o formulari. L'art. 1341, comma 2 c.c. dispone:"In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità , facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze , limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi , tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria". Il codice civile disciplina, con riferimento ai contratti per adesione, le clausole vessatorie, distinguendo tra contratti tra professionisti o consumatori e tra professionista e consumatore. "Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge, sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti". L'art. 1339 del codice civile così disciplina la sostituzione automatica di clausole nel contratto. "Le clausole d'uso s'intendono inserite nel contratto, se non risulta che non sono state volute dalle parti".L'art. 1340 del codice civile tratta gli usi contrattuali o negoziali.