Forma del contratto
La forma del contratto è il vincolo mediante il quale la volontà negoziale si manifesta. Diversamente potremmo affermare che la forma del contratto è la figura esteriore dell'atto che consente all'atto stesso di essere riconoscibile dagli altri nella vita di relazione. O ancora, la forma del contratto è il modo con cui l'atto umano si esteriorizza. Il contratto può avere forma libera e forma vincolata. La legge pretende talvolta la forma scritta a pena di invalidità dell'atto, la cd. forma ad substantiam. In questo caso la forma scritta è elemento essenziale del contratto (art. 1325 n. 4 del codice civile), con conseguente nullità in caso di mancata osservanza (art. 1418, comma 2 del codice civile). Altre volte la legge pretende la forma ad probationem: la forma scritta non è richiesta per la validità del contratto, bensì a fini probatori (per esempio, il patto di non concorrenza ex art. 2596 del codice civile ). Il momento finale della conclusione, per iscritto, di un contratto, è la sottoscrizione del contratto stesso. Con essa si individuano gli autori della scrittura ( le parti del contratto ) e si attesta l'assunzione degli impegni risultanti dal testo scritto. Il documento informatico ha l'efficacia probatoria prevista dall'art. 2712 del codice civile per le riproduzioni meccaniche. Inoltre l'efficacia probatoria del documento informatico varia se esso è sottoscritto con firma elettronica piuttosto che con firma digitale. L'art. 1352 del codice civile disciplina le forme convenzionali del contratto:"Se le parti hanno convenuto per iscritto di adottare una determinata forma per la futura conclusione di un contratto, si presume che la forma sia stata voluta per la validità di questo ". E' fondamentale distinguere tra: ripetizione del contratto, riproduzione del contratto, ricognizione del contratto, rinnovazione del contratto.