Esecuzione dei contratti

Conclusione del contratto tramite l'inizio dell'esecuzione


L'art. 1327 del codice civile disciplina la conclusione del contratto mediante l'inizio dell'esecuzione:"Qualora, su richiesta del proponente o per la natura dell'affare o secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione. L'accettante deve dare prontamente avviso all'altra parte della iniziata esecuzione e, in mancanza, è tenuto al risarcimento del danno". In dottrina è discussa la natura giuridica dell'atto con cui si inizia l'esecuzione: per alcuni si tratterebbe di negozio di attuazione, per altri di accettazione per comportamento concludente non recettizia. Per entrambe le ricostruzioni è rilevante la volontà di chi esegue. E' evidente che l'art. 1327 del codice civile si può applicare solo in caso di contratti in cui non è prevista la forma scritta a pena di nullità. Esempi di questo tipo di contratti sono quelli tra commercianti relativi a merci con valori fissati in listini.In queste forme di contratto infatti il proponente rinuncia alla notifica dell'accettazione al fine di permettere un adempimento più celere della prestazione da parte dell'oblato. Un'altra dottrina riconosce nei contratti che si concludono mediante l'inizio dell'esecuzione quelli che presuppongono un ordine o un'autorizzazione.E' questo il caso di merce ordinata per posta, che poi si riceve all'indirizzo del domicilio, senza preventiva accettazione da parte dell'oblato.In questi casi è sufficiente l'ordine, senza bisogno di accettazione, dunque la peculiarità è che l'inizio di esecuzione vincoli l'oblato a portare a termine l'esecuzione stessa. Sembrerebbe consentita una dichiarazione dell'oblato (protestatio) con cui precisi di non voler ricondurre al comportamento che altri identificherebbero come inizio dell'esecuzone il valore di conclusione del contratto. Il comma 2 dell'art. 1327, prevedendo un obbligo di avviso a carico dell'accettante, tutela il proponente.