Elementi accidentali del contratto


L'art. 1325 del codice civile stabilisce gli elementi essenziali del contratto ( l'accordo delle parti; la causa; l'oggetto; la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità). Molto spesso le parti arricchiscono il tipo legale: per esempio in una compravendita possono pattuire particolari condizioni di pagamento. Si parla in questi casi di elementi accidentali del contratto. Occorre precisare che l'accidentalità è tale solo in relazione al tipo legale, non se riferita all'effettiva volontà privata. Il legislatore disciplina alcuni elementi accidentali (o clausole accessorie) di particolare frequenza nella pratica dei traffici commerciali: la condizione , il termine e l'onere (o modus). Non tutti questi elementi accidentali possono essere apposti a qualsiasi contratto: l'onere, ad esempio, non può essere apposto ad un contratto a titolo oneroso, oppure, il termine non può essere apposto ad negozio puro (come il matrimonio). Condizione e termine, seppur definiti elementi accidentali, una voltà inseriti nel contratto diventano elementi essenziali di esso. Apponendo la condizione ad un contratto si stabilisce che gli effetti del contratto stesso si verificano se e fino a quando un certo accadimento si verifichi. Si parla di presupposizione quando una determinata situazione si ritiene presupposto comune che ha determinato il permanere del vincolo contrattulae. Il termine è il momento dal quale o fino al quale il contratto produce effetti. Il modus è un elemento accidentale che può inserirsi in un contratto a titolo gratuito e sottende un interesse patrimoniale, o patrimonialmente valutabile, del soggetto che attribuisce.