Definizione di contratto
L'art. 1321 del codice civile definisce il contratto come l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.
Questa definizione risente del collegamento instaurato con l'art. 1173 del codice civile secondo cui il contratto è fonte dell'obbligazione, collegamento che pone in ombra l'esistenza di contratti che determinano l'immediato trasferimento di diritti (contratti ad effetti reali o traslativi).
Importante è il richiamo alla patrimonialità del rapporto ( in linea con quanto dettato dall'art. 1174 del codice civile in materia di obbligazioni), che determina l'esclusione dall'ambito contrattuale del matrimonio.
Il codice civile prevede una disciplina generale comune a tutti i contratti, tipici e atipici (art. 1323 c.c.), ed una disciplina specifica per alcuni singoli contratti.
La disciplina generale dei contratti è estesa, salvo diverse disposizioni di legge, agli atti unilaterali dall'art. 1324 c.c.
Il 'contratto' è al centro del sistema, mentre in nessuna norma il Legislatore menziona il 'negozio giuridico'. Con questa scelta il Legislatore del 1942 pone l'accento sull'oggettivo strumento di scambio, anziché sul potere della volontà del singolo.