Contratti bancari



Nel codice civile sono regolati i principali contratti bancari:

Il contratto di conto corrente

Il contratto di conto corrente è regolato dall’art. 1823 del codice civile.
Indica l’obbligo di entrambe le parti ad segnare in un conto corrente derivanti reciproche rimesse, stabilendo che non possono essere esigibili fino alla totale chiusura del conto corrente, perché la norma stabilisce che il saldo del conto sia esigibile solo alla scadenza concordata nel contratto.
Per la conclusione del contratto di conto corrente non c’è bisogno una forma particolare.
Ogni singola rimessa sul conto corrente è vista come un rapporto giuridico, da cui può nascere una posizione Creditoria/debitoria.
I crediti in cui la norma si riferisce, sono quelli soggetti di compensazione, ad esclusione per gli ulteriori crediti, cioè quelli non soggetti di compensazione (es. crediti di mantenimento per i figli o il coniuge)
Esiste anche l’obbligo dell’annotazione in conto corrente delle rimesse, cioè ogni correntiste non può rifiutarsi di inserire nel conto corrente ogni singola o più rimesse.

I depositi bancari

I depositi Bancari, regolati dell’art. 1834 del codice civile, prevede che la somma depositata dal cliente in banca, diventino proprietà di quest’ultimo e può utilizzare il denaro come meglio crede, senza l’obbligo di comunicare nulla al cliente.
La banca ha l’obbligo di riconsegnare la somma dopo una scadenza o richiesta del cliente, a secondo del tipo di contratto stipulato.
I libretti di deposito
La banca può rilasciare i libretti di deposito, dove vengono annotati i prelievi e i versamenti con la firma dell’impiegato di sportello.
Esistono diversi tipi di libretto che possono essere nominativi o al portatore, quest’ultimo sono anonimi, ma con il rischio che chiunque può ritirare il denaro con la semplice riconsegna in banca.


Il deposito di titoli in amministrazione

In questo tipo di contratto la banca si assume il dovere di custodire i titoli, in cambio ne acquisisce una parte dei dividenti o gli interessi.
Le cassette di sicurezza
La banca offre fra i tanti servizi quello delle cassette di sicurezza, dove la banca assume l’impegno di integrità e custodia, ne risponde in prima persona in caso di effrazione, tranne per i eventi imprevedibili o inevitabili.
La banca si assume un grande onere, dovuto al fatto che non conosce il contenuto della cassetta, comportando problemi al suo risarcimento, per questo nel contratto si obbliga a non mettere oggetti superiori a una determinata somma (di solito bassa).

L’apertura del credito

L’apertura del credito è il contratto con il quale la banca si impegna a tenere a disposizione del cliente accreditato una determinata somma di denaro, per un periodo tempo o addirittura a tempo indeterminato.
L’accreditato può anche utilizzare più volte il credito, se sul contratto non sia stato stabilito diversamente.
La banca può richiedere delle garanzie sia personale e/o reali.
La garanzia si estingue non solo con l’estinzione del debito ma anche quando diventa insufficiente la garanzia, in questo caso la banca può richiedere un’integrazione di garanzia.

L’anticipazione bancaria

L’anticipazione bancaria di merci o titoli su pegno, la banca non può avere la possibilità di uso degli oggetti ricevuti in pegno, se viene rilasciato un documento nel quale gli oggetti sono riconoscibili.

Il conto corrente bancario

Le operazioni bancarie in generare sono regolate da un conto corrente, che può essere anche cointestato, vuol dire che il conto è intestato a più persone, che si assumono insieme i debiti e i crediti.
Ciascuno delle parti può recedere dal contratto di conto corrente bancario, dandone un preavviso dagli usi, oppure di 15 giorni.

Lo sconto bancario

Lo sconto bancario è il contratto con il quale una banca, previo rimozione degli interessi, anticipa al cliente delle somme di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante il trasferimento del credito stesso.