Causa del contratto
L'art. 1325 del codice civile prevede la causa tra gli elementi essenziali del contratto, uno dei quattro requisiti senza i quali non si configura un contratto. Originariamente la causa era riferita all'obbligazione, questo perché la dottrina sosteneva che il contratto fosse esclusivamente fonte dell'obbligazione, quindi la causa del contratto coincideva con la causa dell'obbligazione. La causa del contratto era lo scopo per cui il contraente stipulava il contratto, quindi si evidenziava la volontà del contraente, il dato soggettivo dell'utilità del singolo, anziché il ruolo oggettivo svolto dal contratto stesso (causa soggettiva). Il passaggio dalla causa soggettiva alla causa oggettiva si ebbe quando si sostituì l'obbligazione con la prestazione:la causa del contratto diviene la funzione che esso assolve sotto il profilo economico e sociale (causa oggettiva). Alcuni identificano nella causa l'astratta e tipica ragione economico-giurdica del contratto (E. Betti), per altri costituisce la sintesi degli effetti giuridici del contratto (S. Pugliatti). Queste ultime teorie hanno portato il Legislatore del codice civile ad utilizzare la causa del contratto come sinonimo di tipo contrattuale, incorrendo in tal modo in una serie di equivoci. A tal proposito parte della dottrina suggerisce di riprendere la concezione soggettivistica per sottolinearne la funzione economico-individuale:in definitiva la causa è intesa come la ragione dell'affare (C.M. Bianca), come giustificazione del movimento dei beni tra le parti (Giorgianni). Dopo aver chiarito cosa la dottrina intenda per causa, occorre tracciare la linea di separazione tra causa e tipicità contrattuale. Il tipo legale è uno schema astratto che racchiude la rappresentazione di una operazione economica concreta, l'id quod plerumque accidit (ciò che comunemente accade). L'art. 1343 del codice civile sancisce l'illiceità della causa quando essa è contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume. "Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge. Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico".L'art. 1322, comma 1 del codice civile consente alle parti di determinare il contenuto di un contratto tipico; l'art. 1322, comma 2 c.c. prevede che i privati possano creare un tipo contrattuale nuovo, dunque un contratto atipico. Il giudizio di meritevolezza dell'interesse perseguito deve verificare anche l'utilità sociale del contratto atipico? Il contratto che risulta dalla combinazione di più tipi legali, in cui può ravvisarsi unicità della causa o pluralità di funzioni, configura un contratto misto. Talvolta l'operazione economica deriva da una pluralità di contratti tra loro autonomi ma collegati, la validità del precedente influenza quella del successivo: un esempio di collegamento negoziale è il contratto di procura, presupposto del contratto tramite rappresentante. Le parti talvolta utilizzano un dato contratto ( negozio indiretto) per raggiungere lo scopo, ma quello scopo non è quello per cui nasce quel dato tipo legale. Si reputa illecita la causa quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa.L'art. 1344 del codice civile disciplina il contratto in frode alla legge. Essendo la causa uno dei requisiti essenziali del contratto (art. 1325 c.c.), nell'ordinamento tutti i contratti sono causali (principio di causalità negoziale). Infine occorre fare chiarezza tra causa del contratto, tipo contrattuale e motivo del contratto. Si accenna che il motivo del contratto è lo scopo ulteriore, del tutto irrilevante, che induce le parti a concludere il contratto.